argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che lavoratori con il medesimo inquadramento di quelli licenziati non siano in grado di svolgere le mansioni di posizioni lavorative residue all’esito della riorganizzazione, mentre è irrilevante il fatto che il lavoratore licenziato svolgesse l’attività in un reparto soppresso, poiché occorre comparare le sue competenze a quelle altrui rispetto alle attività rimaste.
» visualizza: il documento (Cass. 2 marzo 2021, n. 5647. )Articoli Correlati: licenziamento collettivo - termine di comparizione - onere della prova
La sentenza è innovativa (a quanto consta) per l’esatta precisazione del fatto che la comparazione riguarda le attività rimaste. Quelle soppresse sono irrilevanti. In tema, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2017, il nono in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo, Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale, Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.