argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del giorno 13 marzo 2021 e vigente a partire dalla medesima data) sono state previste alcune misure di sostegno in favore dei lavoratori, subordinati e autonomi, genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Queste misure di sostegno consistono nella possibilità di: - svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (primo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - astenersi dal lavoro percependo una indennità e godendo della contribuzione figurativa (secondo e terzo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione, né di alcuna indennità, e senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro (quinto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - fruire di bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (sesto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).
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I lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni sedici possono, in via alternativa all’altro genitore, svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per il periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:
Qualora lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non sia compatibile con la prestazione medesima, i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni quattordici possono, in via alternativa all’altro genitore, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:
Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi del primo comma dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della attività didattica in presenza od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura (secondo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).
Per i periodi di astensione dal lavoro sono riconosciute:
- in luogo della retribuzione, una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione medesima (calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, con la esclusione del secondo comma dello stesso art. 23);
- la contribuzione figurativa (terzo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).
Altresì, è prevista la possibilità di convertire gli eventuali periodi di congedo parentale degli artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 fruiti dal giorno 1° gennaio 2021 al giorno 13 marzo 2021 durante i periodi di sospensione della attività didattica in presenza del figlio, di durata della infezione da virus c. d. Covid – 19 del figlio e di durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto nel beneficio della astensione dal lavoro con diritto alla indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione e alla contribuzione figurativa (quarto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).
Infine, in caso di figli di età compresa tra quattordici e sedici anni affetti dalla infezione da virus c. d. Covid – 19, in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto o per i quali sia stata sospesa la attività didattica in presenza, uno dei genitori lavoratori dipendenti, in via alternativa all’altro, può astenersi dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o di alcuna indennità e senza il riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse alla emergenza epidemica da virus c. d. Covid – 19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio – sanitari, nonché i lavoratori autonomi non iscritti ad alcuna gestione dell’Inps genitori di figli conviventi minori di anni quattordici affetti dalla infezione da virus c. d. Covid – 19, in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto o per i quali sia stata sospesa la attività didattica in presenza possono fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di €. 100,00 a settimana.
Il bonus, fruito per servizi integrativi per la infanzia, è incompatibile con il c. d. bonus asilo nido previsto dal comma 355 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, così come modificato dal comma 343 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.
Inoltre, il bonus può essere fruito solo qualora l’altro genitore non acceda a ulteriori misure di sostegno, né al beneficio di astensione dal lavoro con diritto alla indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione e alla contribuzione figurativa. In ogni caso, il c. d. bonus baby sitting può essere fruito solo in alternativa alle ultime misure introdotte (sesto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).
La erogazione di una indennità, in luogo della retribuzione, in favore dei lavoratori dipendenti che si astengono dal lavoro, in quanto impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per accudire i figli conviventi minori affetti dalla infezione da virus c. d. Covid – 19, in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto o per i quali sia stata sospesa la attività didattica in presenza è subordinata alla previsione di un limite di spesa per l’anno 2021 pari a €. 282,8 milioni (ottavo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).