Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

30/03/2021 - I nuovi interventi di sostegno in favore dei lavoratori genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del giorno 13 marzo 2021 e vigente a partire dalla medesima data) sono state previste alcune misure di sostegno in favore dei lavoratori, subordinati e autonomi, genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Queste misure di sostegno consistono nella possibilità di: - svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (primo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - astenersi dal lavoro percependo una indennità e godendo della contribuzione figurativa (secondo e terzo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione, né di alcuna indennità, e senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro (quinto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - fruire di bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (sesto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).

» visualizza: il documento (decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 ) scarica file

Articoli Correlati: didattica a distanza - quarantena - lavoro agile - smart working - astensione dal lavoro - congedo parentale - indennità

  1. La possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

 

I lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni sedici possono, in via alternativa all’altro genitore, svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per il periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

  1. della sospensione della attività didattica in presenza del figlio;
  2. della infezione da virus c. d. Covid – 19 del figlio;
  3. della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto (primo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).

 

  1. La possibilità di astenersi dal lavoro.

 

Qualora lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non sia compatibile con la prestazione medesima, i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni quattordici possono, in via alternativa all’altro genitore, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

  1. della sospensione della attività didattica in presenza del figlio;
  2. della infezione da virus c. d. Covid – 19 del figlio;
  3. della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto (secondo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi del primo comma dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della attività didattica in presenza od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura (secondo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).

Per i periodi di astensione dal lavoro sono riconosciute:

- in luogo della retribuzione, una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione medesima (calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, con la esclusione del secondo comma dello stesso art. 23);

- la contribuzione figurativa (terzo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).

Altresì, è prevista la possibilità di convertire gli eventuali periodi di congedo parentale degli artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 fruiti dal giorno 1° gennaio 2021 al giorno 13 marzo 2021 durante i periodi di sospensione della attività didattica in presenza del figlio, di durata della infezione da virus c. d. Covid – 19 del figlio e di durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto nel beneficio della astensione dal lavoro con diritto alla indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione e alla contribuzione figurativa (quarto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).

Infine, in caso di figli di età compresa tra quattordici e sedici anni affetti dalla infezione da virus c. d. Covid – 19, in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto o per i quali sia stata sospesa la attività didattica in presenza, uno dei genitori lavoratori dipendenti, in via alternativa all’altro, può astenersi dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o di alcuna indennità e senza il riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

  1. La possibilità di fruire del c. d. bonus baby sitting.

 

I lavoratori iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse alla emergenza epidemica da virus c. d. Covid – 19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio – sanitari, nonché i lavoratori autonomi non iscritti ad alcuna gestione dell’Inps genitori di figli conviventi minori di anni quattordici affetti dalla infezione da virus c. d. Covid – 19, in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto o per i quali sia stata sospesa la attività didattica in presenza possono fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di €. 100,00 a settimana.

Il bonus, fruito per servizi integrativi per la infanzia, è incompatibile con il c. d. bonus asilo nido previsto dal comma 355 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, così come modificato dal comma 343 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Inoltre, il bonus può essere fruito solo qualora l’altro genitore non acceda a ulteriori misure di sostegno, né al beneficio di astensione dal lavoro con diritto alla indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione e alla contribuzione figurativa. In ogni caso, il c. d. bonus baby sitting può essere fruito solo in alternativa alle ultime misure introdotte (sesto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).

 

  1. Considerazioni finali.

 

La erogazione di una indennità, in luogo della retribuzione, in favore dei lavoratori dipendenti che si astengono dal lavoro, in quanto impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per accudire i figli conviventi minori affetti dalla infezione da virus c. d. Covid – 19, in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di un contatto ovunque avvenuto o per i quali sia stata sospesa la attività didattica in presenza è subordinata alla previsione di un limite di spesa per l’anno 2021 pari a €. 282,8 milioni (ottavo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).