Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/03/2021 - Il diritto europeo, il congedo parentale e la posizione del lavoratore prima del parto o in tale momento.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

La clausola 1. 1, 1. 2 e 2. 1, nonché la clausola 3. 1, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale (riveduto) del 18 giugno 2009, che figura in allegato alla direttiva 2010 / 18 / Ue del Consiglio dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da Businesseeurope, Ueapme, Ceep e Ces e abroga la direttiva 96 / 34 / Ce, devono essere interpretate nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale che subordini il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione per cui il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi subito precedente l’inizio del congedo parentale. Per contro, dette clausole ostano a una normativa nazionale che subordini il riconoscimento del diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell’adozione del figlio (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 25 febbraio 2021, C. – n. 129 del 2020, Signora XI c. Caisse pour l’avenir des enfants. ) scarica file

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Si legge in motivazione: “dai termini della clausola 3. 1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto risulta che gli Stati membri possono subordinare la concessione del congedo parentale a una previa anzianità lavorativa che non può superare un anno. Tenuto conto dell’utilizzo dell’espressione ‘anzianità lavorativa’ nella prima fase di tale disposizione e del fatto che la seconda frase di questa ultima prevede che il calcolo di tale anzianità avvenga tenendo conto della durata complessiva di più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, gli Stati membri possono esigere che tale anzianità sia continuativa”.