argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 3, comma sesto, della legge n. 448 del 1998, in tema di sgravi contributivi, è di ostacolo qualunque violazione alle prescrizione in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori e fra queste si iscrive la mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro del nome del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione.
» visualizza: il documento (Cass. 4 febbraio 2019, n. 3182, ord.)Articoli Correlati: sgravi contributivi - tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il principio di diritto è convincente.