argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento l’atto di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo presenti in una azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto atto non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata.
» visualizza: il documento (Cass. pen. 15 febbraio 2021, n. 5776. )Articoli Correlati: atto di valutazione - rischi - misure precauzionali
Il principio è noto (v. Cass. pen. 2 dicembre 2016, n. 27295).