argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La giurisdizione contabile opera solo sui trattamenti di pensione posti in via diretta a carico del bilancio dello Stato e che, un tempo, erano erogati dalle direzioni provinciali del tesoro. Quindi, la giurisdizione ordinaria è riferibile alle controversie sul trattamento pensionistico dei dipendenti dell’Ente nazionale di assistenza al volo, ai sensi dell’art. 8, comma sesto, della legge n. 665 del 1996, per l’equiparazione ai lavoratori privati.
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Il principio risulta nuovo, perché riferito alla particolare posizione dei dipendenti dell’Ente nazionale di assistenza al volo.