argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell’ambito di un rapporto di un medico specialista ambulatoriale convenzionato con una azienda unità sanitaria locale, questa ultima può disporre la sospensione cautelare; tuttavia, in carenza della disciplina legale o contrattuale dell’istituto, la sospensione lascia inalterata l’obbligazione di versare il compenso, così che è inapplicabile la deduzione del cosiddetto aliunde perceptum.
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Il principio è noto; infatti, si è detto (v. Cass., sez. un., 3 giugno 1997, n. 4955), “in tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, sebbene l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti, di contenuto privatistico, con i medici specialistici ambulatoriali, titolari di convenzioni, recepito nel d. P. R. n. 316 del 1990, non preveda l'attribuzione all'amministrazione sanitaria di un potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, nonché alle esigenze del buon andamento dell'attività la cui cura è rimessa alla detta amministrazione, l'esercizio di un potere siffatto, ove risulti non ispirato da intenti discriminatori, coerente con gli obblighi generali di correttezza e buona fede e coordinato alle indicate evenienze ed esigenze, si deve ritenere connaturato al potere direttivo derivante dallo stesso rapporto convenzionale e, quindi, legittimo, ancorché inidoneo a produrre effetti estintivi dell'obbligazione retributiva per il periodo della sospensione della prestazione lavorativa”.