argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Avviata la procedura di licenziamento collettivo, il recesso resta tale a prescindere dal numero di dipendenti coinvolti e, cioè, anche qualora siano meno di cinque, a maggiore ragione se l’atto fa espresso riferimento all’art. 24 della legge n. 223 del 1991 e alla procedura intrapresa. Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo se non sono applicati i criteri di scelta e se non è adottato l’atto dell’art. 4, nono comma, della legge n. 223 del 1991.
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Il caso è insolito, perché, aperta la procedura, il datore di lavoro ha dichiarato che il licenziamento intimato due mesi dopo si riferiva a essa, salvo violare i relativi principi. La soluzione è ineccepibile. Sul tema, nella Rivista, nel secondo fascicolo del 2017, il sesto in assoluto, v. Matteo L. Vitali, Il concetto di mutualità alla luce della legge n. 142 del 2001: profili di diritto societario; Valerio Maio, Di alcuni profili processuali problematici (e connessi risvolti sostanziali) del lavoro nelle società cooperative; Susanna Palladini, La retribuzione del socio di cooperativa tra principi costituzionali e vincoli di sistema; Maria Giovanna Greco, Contrattazione collettiva, contratti pirata e regolamenti nella determinazione dei livelli retributivi nelle cooperative di produzione e lavoro; Stella Laforgia, Riflessioni a proposito di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa; Alessandra Sartori, Le cooperative sociali. Profili giuslavoristici.