argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il licenziamento intimato per mancato superamento della prova e sulla base di un patto nullo incorre nel divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ciò comporta l’applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015.
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La sentenza non convince perché, a fronte di un patto di prova nullo, dà per scontato che il licenziamento debba essere intimato per giustificato motivo oggettivo. Sull’applicabilità dell’art. 2 del decreto n. 23 del 2015 non ci si pone il problema del fatto che le ipotesi di nullità devono essere previste “espressamente”. Su tale questione, v. Trib. Mantova 11 novembre 2020, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.