argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni è intimato per giustificato motivo oggettivo e, pertanto, rientra nell’oggetto del divieto dovuto all’epidemia. Il licenziamento stesso è nullo e, per le persone assunte prima del 7 marzo 2015, si applica l’art. 18, primo comma, St. lav..
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Il principio di diritto è di evidente fondamento.