argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento del dirigente di azienda industriale, l'art. 22 del contratto collettivo nazionale, pure prevedendo che, in caso di risoluzione a iniziativa dell'impresa, questa ultima sia tenuta a specificarne la motivazione in via contestuale, non sanziona tale omissione con il riconoscimento dell'indennità supplementare, ma si limita a prevedere che il dirigente, ove ritenga ingiustificato il recesso, possa ricorrere al collegio arbitrale, previsto dall'art. 19 del medesimo contratto collettivo, il quale, nel caso riconosca, all'esito dell'istruttoria, l'ingiustificatezza del licenziamento, può disporre l'attribuzione della suddetta indennità. Ove la motivazione non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 19, tredicesimo comma, può esplicitarla (o integrarla) nell'ambito del giudizio arbitrale, e, nell'ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute nell'ambito del processo.
» visualizza: il documento (Cass. 1 febbraio 2019, n. 3147)Articoli Correlati: licenziamento del dirigente - motivazione
Si conferma il principio enunciato dalla sentenza Cass. 11 febbraio 2013, n. 3175.