argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Le clausole dell’art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 regolano l’orario di lavoro dei docenti delle istituzioni scolastiche degli enti locali, mentre l’art. 34 disciplina l’orario dei docenti dei centri di formazione professionale, prevedendo l’applicazione dell’orario ordinario dell’art. 17 previsto per il personale del medesimo comparto (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 19 febbraio 2021, n. 4562. )Articoli Correlati: orario di lavoro - docenti - contratto collettivo nazionale - comparto
Si sottolinea in motivazione come l’orario dei docenti delle scuole comunali sia per sua natura affine a quello delle scuole statali e il principio è di intuitiva evidenza.