argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
L’art. 21 della legge della Regione Veneto si limita ad autorizzare una azienda ospedaliero – universitaria a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali. Pertanto, poiché non regola il trattamento economico, la norma non viola il principio per cui rientra nella materia dell’ordinamento civile la disciplina del personale pubblico.
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Nello stesso senso, v. Corte costituzionale 29 gennaio 2021, n. 11, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.