argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il rapporto di apprendistato con violazioni formali (mancata designazione del tutor, omessa preparazione del piano individuale e mancata redazione del cosiddetto libretto formativo) non fa venire meno il diritto agli sgravi contributivi, qualora siano raggiunti gli obbiettivi di addestramento.
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In un senso paragonabile, v. Cass. 6 aprile 2018, n. 8564, ord., per cui, “in tema di contratto di formazione e lavoro, la decadenza dalle agevolazioni contributive si può ritenere realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della vicenda, l'inadempimento abbia una obiettiva rilevanza e concretizza nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto; in questa seconda ipotesi, il giudice dovrà valutare la gravità dell'inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza” (v. Cass. 6 aprile 2018, n. 8564, ord.).