argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavoro pubblico, qualora, senza essere sottoposto a misure limitative della libertà personale, il dipendente sia sospeso per una sentenza non definitiva di condanna e, poi, sia riammesso, sorge il diritto al pagamento dell’intera retribuzione non versata in pendenza della sospensione.
» visualizza: il documento (Cass. 18 febbraio 2021, n. 4411. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - sospensione - retribuzione
Il principio è noto; infatti, “in tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo il quale quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione deva essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche nel caso in cui la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella piena” (v. Cass. 1 marzo 2013, n. 5147).