argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il contratto collettivo abbia un termine di efficacia, non produce effetti dopo la scadenza.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “i contratti collettivi di diritto comune operano entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale; le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, operando sul piano del rapporto individuale del lavoro la tutela assicurata dall'art. 36 cost., in relazione alla quale si può prospettare una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto” (v. Cass., sez. un., 30 maggio 2005, n. 11325).