argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 2 e la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro fra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso per cui l’espressione “successione di contratti di lavoro a tempo determinato” comprende la proroga automatica dei rapporti dei lavoratori del settore della pulizia degli enti locali, effettuata in conformità a disposizioni nazionali espresse e nonostante il mancato rispetto della forma scritta, prevista in linea di principio per la stipulazione di contratti successivi. La clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro fra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui, quando si è verificato una utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato, l’obbligo per il giudice del rinvio di effettuare, il più possibile, una interpretazione e una applicazione di tutte le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, include la necessità di stabilire se le disposizioni di una normativa nazionale anteriore, ancora in vigore, che consente di convertire in un rapporto a tempo indeterminato la successione di rapporti a tempo determinato, si possano, se del caso, applicare ai fini di tale interpretazione conforme, sebbene disposizioni nazionali di natura costituzionale vietino in modo assoluto, nel settore pubblico, una siffatta conversione (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 11 febbraio 2021, C. – n. 760 del 2018, Sig. M. V. e altri c. Organismos topokis Aftodiokisis “Dimos Agiou Nikolaou”. )Articoli Correlati: rapporto a tempo determinato - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - proroga del contratto - interpretazione
Il primo principio di diritto è ragionevole; il secondo elude il problema. Non a caso, si legge in motivazione: “nel caso in cui il giudice nazionale dovesse concludere nel senso per cui la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato (…) non fosse possibile, dal momento che condurrebbe a una interpretazione contra legem (…), tale giudice dovrebbe verificare se vi siano altre misure effettive nel diritto ellenico”.