argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma sesto, del decreto – legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che l’art. 345, ottavo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 13, primo comma, lett. l), dello stesso decreto – legge n. 83 del 2015, si applichi anche alle procedure esecutive aventi a oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto – legge n. 83 del 2015.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 31 gennaio 2019, n. 12)Articoli Correlati: efficacia retroattiva - prestazioni pensionistiche - procedure esecutive
Poiché l’art. 345, ottavo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 13, primo comma, lett. l), dello stesso decreto – legge n. 83 del 2015, è il frutto dell’adempimento da parte del legislatore di un monito alle precedenti indicazioni della stessa Corte costituzionale, questa ritiene necessario, in coerenza con il principio di ragionevolezza, che l’attuale stesura dell’art. 345, ottavo comma, cod. proc. civ. abbia efficacia retroattiva e si applichi alle procedure in corso al momento dell’entrata in vigore di tale regolazione.