argomento: Giurisprudenza - CEDU
E’ in contrasto con l’art. 8 della Convenzione il licenziamento di un lavoratore con rapporto privato, seppure con una struttura pubblica, per pretesi collegamenti con una organizzazione terroristica, in carenza dell’allegazione e della prova di effettivi comportamenti illeciti.
» visualizza: il documento (Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione seconda, Sig. Piskin c. Turchia, C. – n. 33399 del 2018. )Articoli Correlati: licenziamento - organizzazione terroristica - onere della prova - rapporto di lavoro pubblico non privatizzato
La sentenza sottolinea la mancata dimostrazione di condotte illecite del lavoratore e, quindi, l’omessa prova di condotte a lui imputabili.