argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, il licenziamento può essere intimato per fatti estranei all’adempimento da parte del lavoratore della sua prestazione, poiché idonei a mettere in discussione la credibilità del prestatore di opere e l’interesse del datore di lavoro alla continuazione del rapporto. A tale fine rilevano anche comportamenti tenuti in un precedente rapporto con lo stesso datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 10 gennaio 2019, n. 428)Articoli Correlati: pubblico impiego - licenziamento per fatti estranei all
Il caso è singolare, ma vi è un precedente paragonabile, per cui, “premesso che i fatti addebitati al lavoratore e posti a fondamento del licenziamento per giusta causa possono inerire anche alla sua vita privata, purché idonei a incidere sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, a maggiore ragione assume rilevanza ai suddetti fini la condotta tenuta dal lavoratore in un precedente rapporto di lavoro, tanto più se omogeneo a quello in cui il fatto viene in considerazione, poiché in tale caso il comportamento rileva non come addebito di natura disciplinare, ma quale giusta causa di licenziamento. Il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto giustificato il licenziamento intimato a un dipendente di un istituto bancario ravvisando una giusta causa nei comportamenti inadempienti tenuti dal lavoratore stesso nel contesto di un precedente rapporto di lavoro intrattenuto con altro istituto di credito)” (v. Cass. 9 agosto 2004, n. 15373). Sul licenziamento per comportamenti diversi dall’esecuzione della mansioni, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2017, il quinto in assoluto, v. Fabio Pantano, “Fiducia” e libertà della persona nel licenziamento motivato da cosiddetti comportamenti “extralavorativi”. Nel secondo fascicolo del 2017, il sesto in assoluto, v. Stefano Corso, Giusta causa e “illiceità” delle condotte extralavorative: alla ricerca di un difficile equilibrio.