argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, qualora, nonostante la denuncia del lavoratore, l’Inps non eserciti i suoi crediti, né lo faccia il lavoratore stesso (chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi) e il credito contributivo dell’Inps si prescriva, il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro o la costituzione della rendita vitalizia, anche a spese del lavoratore e in sostituzione del datore di lavoro e salvo il risarcimento del danno, ma non può versare i contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro, né può invocare il principio di automaticità delle prestazioni.
» visualizza: il documento (Cass. 1 febbraio 2021, n. 2164, ord.. )Articoli Correlati: contributi - omesso versamento di tributi - contributi previdenziali - termine di prescrizione
L’ordinanza si segnala soprattutto per la ricostruzione precisa del dibattito giurisprudenziale; ne risulta il carattere insuperabile della prescrizione del credito contributivo dell’Inps, istituto di ordine pubblico.