argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ legittima la registrazione in una conversazione fra presenti al solo fine della sua produzione in giudizio per l’esercizio del diritto di difesa. Il licenziamento intimato per tale comportamento è da considerare ritorsivo, poiché di reazione alla precedente azione.
» visualizza: il documento (Trib. Nola 28 dicembre 2020, ord.. )Articoli Correlati: carattere ritorsivo del licenziamento - licenziamento - registrazione fonografica
E’ noto il principio per cui “la registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipanti al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione (in motivazione, la Corte ha precisato che la registrazione della conversazione tra presenti non è riconducibile alla nozione di intercettazione anche se operata dal soggetto partecipe su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria)” (v. Cass. pen. 6 ottobre 2016, n. 50986).