argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell’ambito di applicazione dell’art. 18 St. lav., qualora il giudice accerti che per un inadempimento contrattuale il contratto collettivo nazionale di categoria commina una sanzione conservativa, deve essere disposto l’ordine di reintegrazione, ai sensi dell’art. 18, quarto comma, St. lav..
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Il principio di diritto è inevitabile; infatti, “l'art. 18 St. lav., come modificato dall'art. 1, comma quarantaduesimo, della legge n. 92 del 2012, riconosce, al comma quarto, la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato, nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore; la carenza di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato e accertato rientra nel suddetto comma quarto quando risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscano una sanzione conservativa” (v. Cass. 25 maggio 2017, n. 13178).