argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La modificazione della giurisprudenza sull’obbligo di ripescaggio in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è irrilevante rispetto alla disciplina del cosiddetto prospective overruling, per la natura sostanziale e non processuale dell’istituto.
» visualizza: il documento (Cass. 14 gennaio 2021, n. 552. )Articoli Correlati: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ripescaggio - prospective overruling
La sentenza conferma l’inapplicabilità dei principi sul prospective overruling a questioni di diritto sostanziale. Sul mutamento dell’orientamento giurisprudenziale sul ripescaggio, v. Cass. 12 gennaio 2017, n. 618, Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 e Cass. 11 giugno 2016, n. 12101. Tutte le decisioni sono pubblicate sul Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Nel quarto fascicolo della Rivista, il contrasto di giurisprudenza è stato studiato dal saggio di Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.