argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di annullamento del licenziamento, per l’inesistenza della giusta causa o del giustificato motivo, non sono dovute le sanzioni civili per il tardivo pagamento dei contributi, per il periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza.
» visualizza: il documento (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2019, ord.)Articoli Correlati: licenziamento illegittimo - sanzioni civili
La sentenza conferma e dà applicazione al principio per cui, “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., anche prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 (nella specie, inapplicabile ratione temporis), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva; nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ai sensi dell’art. 116, comma ottavo, lett. a), della legge n. 388 del 2000; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, poiché trova applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo il fatto che, per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva” (v. Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19665).