argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
In tema di procedure di selezione universitarie, il fatto che il Presidente della Commissione e la candidata vincitrice fossero interessati alla costituzione di una società, in relazione alla loro attività universitaria e, cioè di una cosiddetta impresa innovativa, non ha rilievo qualora la società non sia costituita.
» visualizza: il documento (Tar Lazio, sezione terza, 19 gennaio 2021, n. 782. )Articoli Correlati: selezioni universitarie - commissione - società
La soluzione è inevitabile, fermo il fatto che la costituzione della società sarebbe stata comunque collegata all’attività universitaria. Infatti, non vi è compatibilità per ogni forma di rapporto professionale o scientifico, ma solo per il sussistere di rilevanti interessi economici.