argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, qualora non risulti effettuata in modo rituale la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione a giudizio ne contenga l’indicazione di tutti i suoi elementi, il dies a quo del termine di tre mesi previsto affinché si possa effettuare il pagamento delle ritenute omesse al fine di fruire della causa di non punibilità dell’art. 2, comma primo bis del decreto – legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, decorre dal momento in cui si sia verificata aliunde la conoscenza da parte dell’imputato dell’avviso di accertamento.
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Nel caso di specie, l’imprenditore ha dichiarato di essere a conoscenza dell’esistenza dell’avviso di accertamento e del termine previsto a suo favore.