Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

07/03/2019 - L’astensione collettiva degli avvocati e la razionalità della disciplina vigente.

argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali e con riguardo all’astensione collettiva degli avvocati, in particolare con riferimento a successive astensioni per la stessa ragione, poiché la disciplina vigente è coerente con l’obbiettivo costituzionale di realizzare l’equilibrio fra valori in contrasto.

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Si legge nella motivazione: “la circostanza (…) che distinte proclamazioni di astensione collettiva, in sequenza temporale, siano riferibili a uno stesso stato di agitazione della categoria non rileva di per sé, essendo (…) possibile il progressivo aggiustamento dell’azione di contrasto posta in essere dalla categoria per conseguire (dal Governo o dal legislatore) il risultato cui essa mira. La possibile ripetizione dell’astensione collettiva trova comunque un limite nella più articolata modulazione temporale prevista dal codice di autoregolamentazione, il cui art. 2, comma quarto, prescrive che l’astensione non può superare otto giorni consecutivi, con l’esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Inoltre, con riferimento a ciascun mese solare, non può comunque essere superata la durata di otto giorni, anche se si tratta di astensioni aventi a oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso, tra il termine finale di una astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni”.