Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

30/01/2021 - Le disposizioni in materia di lavoro della c. d. legge di bilancio per l’anno 2021.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Nella Gazzetta ufficiale n. 322 del giorno 30 dicembre 2020 (supplemento ordinario n. 46) è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023. La c. d. legge di bilancio per l’anno 2021è costituita di 20 articoli, di cui il primo composto di 1.150 commi, e comprende un ampio ventaglio di interventi in materia di lavoro, in materia fiscale e in materia di liquidità e di sviluppo delle imprese. L’obiettivo è quello di “rilanciare la crescita, assorbendo l’impatto economico e sociale provocato dalla emergenza epidemica, ma anche avviare la trasformazione del Paese, nel segno della innovazione, della sostenibilità, della coesione e della equità”[1].   [1] www.mef.gov.it.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. I principali interventi in materia di lavoro.

 

I principali interventi in materia di lavoro sono:

- la stabilizzazione della c. d. detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcune forme di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 3 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020);

- la previsione di sgravi contributivi per la assunzione di lavoratori “under 35” e di donne disoccupate da più di sei mesi, nonché la previsione di sgravi contributivi per il settore sportivo dilettantistico;

- la previsione di un esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, nonché in favore di datori di lavoro privati (non agricoli e non domestici) con lavoratori dipendenti che svolgono la prestazione di lavoro in unità operative ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c. d. decontribuzione Sud);

- la sospensione, sino al giorno 28 febbraio 2021, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;

- la istituzione di un fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, i quali, nel periodo di imposta 2019, abbiano percepito un reddito complessivo inferiore a €. 50.000,00 e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 almeno pari al 33 per cento rispetto al fatturato e ai corrispettivi percepiti nell’anno 2019;

- la introduzione di una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c. d. Iscro) in favore dei lavoratori iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps, i quali esercitano attività di lavoro autonomo in modo abituale e professionale, non assicurati ad altre forme previdenziali obbligatori, non titolari di pensione, né di reddito di cittadinanza[1];

- l’incremento a dieci giorni della durata del congedo obbligatorio di paternità per l’anno 2021;

- la proroga sino al giorno 31 marzo 2021 del termine entro cui è possibile prorogare o rinnovare contratti individuali di lavoro a tempo determinato “senza causale”;

- la estensione della possibilità di prorogare o di rinnovare contratti individuali di lavoro a tempo determinato “senza causale” anche in caso di fruizione di un ammortizzatore sociale emergenziale, sino al termine di concessione dello stesso;

- la concessione di ulteriori dodici settimane per la fruizione di trattamenti di integrazione salariale emergenziali, nonché di ulteriori 90 giorni per la fruizione della c. d. Cisoa da parte dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di datori di lavoro agricoli;

- la proroga del divieto di licenziamento c. d. economico sino al giorno 31 marzo 2021;

- la proroga per tutto l’anno 2021 del c. d. contratto di espansione interprofessionale e la estensione della sua applicazione alle imprese che occupano almeno 500 dipendenti e, in ipotesi di prepensionamento, alle imprese che occupano da 250 a 499 dipendenti;

- la estensione dal giorno 1° gennaio 2021 al giorno 28 gennaio 2021 delle disposizioni relative ai cc. dd. lavoratori fragili;

- la proroga della c. d. opzione donna.

 

  1. Entrata in vigore.

 

La c. d. legge di bilancio per l’anno 2021 è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2021, fatta eccezione per i commi 412, 413 e 722 dell’art. 1, i quali sono entrati in vigore il giorno 30 dicembre 2020.

 

[1] Si tratta di una prestazione “sperimentale” prevista per il triennio 2021 – 2023, che si concretizza nella erogazione di una indennità di importo variabile tra €. 250,00 ed €. 800,00 per un periodo massimo di sei mesi.