argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Non costituisce illecito disciplinare per un professore universitario il fatto di avere ricevuto il pagamento tramite bonifico bancario degli importi lordi derivanti dallo svolgimento legittimo di attività oggetto di un contratto con terzi e stipulato dall’amministrazione universitaria, poiché la responsabilità è del funzionario che ha effettuato i pagamenti e non ha provveduto a fare inserire nella retribuzione mensile quanto spettante al docente. Oltre tutto, tale funzionario aveva rassicurato il professore sulla legittimità delle sue iniziative e, esperto di materie scientifiche, il docente non aveva competenza in materia.
» visualizza: il documento (Tar Emilia – Romagna, Bologna, sezione prima, 31 dicembre 2020, n. 888. )Articoli Correlati: illecito disciplinare - professore universitario - amministrazione universitaria
Il caso è singolare, ma la soluzione è di intuitiva evidenza. Il professore universitario non aveva l’obbligo di acquisire un più compiuto parere di quello reso dal funzionario responsabile, il quale risponde del suo operato.