argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 77, comma quinquies, della legge della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia n. 9 del 2019, poiché prevede un incentivo per il datore di lavoro solo in caso di assunzione di un lavoratore residente.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 23 dicembre 2020, n. 281. )Articoli Correlati: incentivo all - eccedenze occupazionali
Si legge in motivazione: “la limitazione introdotta dalla disposizione impugnata risulta in contrasto con la ratio dalla stessa indicata, ossia il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale. Verrebbero infatti esclusi (…) coloro che, sebbene non residenti, abbiano svolto un periodo di attività lavorativa più consistente rispetto ai soggetti semplicemente residenti, dando così un maggiore contributo a quel progresso della comunità regionale asserito (…) quale motivo ispiratore dell’incentivo”.