argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Si chiede alla Corte di giustizia di stabilire se la nozione di ‘persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede’, contenuta nell’art. 14, paragrafo 2, lett. a), alinea II, possa essere interpretata in via analogica rispetto a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di contratti individuali di lavoro, regolamento Ce n. 44 / 2001) l’art. 19, paragrafo 2, lett. a), definisce come ‘il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, sempre nel settore dell’aviazione e del personale di volo (regolamento Cee n. 3922 / 1991) (principio di diritto esposto nella decisione).
» visualizza: il documento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29236, ord.. )Articoli Correlati: obblighi assicurativi - compagnia aerea - imprese straniere
La compagnia aerea aveva una struttura in Italia dove organizzava i turni e aveva una ridotta presenza di personale impiegatizio. La questione è di notevole complessità e ha pesanti ricadute sull’attività delle imprese straniere in Italia. Si chiede l’estensione analogica di principi esposti con riguardo al riparto della giurisdizione v. Corte di giustizia, sezione seconda, 14 dicembre 2017, C. - n. 168 del 2016 e C. - n. 169 del 2016, Nogueira e altri c. Ryanair designated activity company e altri).