argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavoro pubblico, non si applica l’art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001 alla questione sul preteso carattere discriminatorio di una clausola del contratto collettivo per violazione del principio di parità di trattamento fra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. Infatti, l’art. 64 è norma di stretta interpretazione e la predetta contrarietà non comporta la nullità della clausola, ma la sua disapplicazione, con conseguente efficacia del diritto europeo.
» visualizza: il documento (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29455. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - contratto collettivo - disparità di trattamento - lavoro a tempo determinato - rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Innovativa, la decisione è imperniata su una raffinata contrapposizione fra nullità e disapplicazione; il caso non dovrebbe essere frequente, ma il precedente è rilevante.