argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di assunzione derivante da un contratto collettivo, il lavoratore può esercitare l’azione dell’art. 2932 cod. civ., poiché la determinazione delle mansioni attiene all’esecuzione.
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La sentenza non convince, perché il contratto individuale deve determinare le mansioni. In questo senso, v. App. Potenza 6 settembre 2017, pubblicata in questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Del resto, si è detto, “all'esito di procedure selettive ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del 1987, la costituzione del rapporto di lavoro, pure obbligatoria, non è automatica, e si richiede di necessità l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine a elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni e la qualifica; ove l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma ha (soltanto) il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo il caso in cui sia la legge stessa a prevedere la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato” (v. Cass. 3 marzo 2014, n. 4915).