argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il giudice ordinario ha giurisdizione sull’azione revocatoria promossa non dalla Procura regionale, ma dall’amministrazione.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “l'azione revocatoria promossa (in esito alla sentenza di condanna per responsabilità contabile pronunziata dalla Corte dei conti) dalla pubblica amministrazione danneggiata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto volta a tutelare le ragioni creditorie dell'amministrazione, in ciò differenziandosi dall'omologa azione attribuita, con disposizione interpretativa, al pubblico ministero contabile dall'art. 1, comma centosettantaquattresimo, della legge n. 266 del 2005; tale ultima azione trova fondamento nel rapporto di strumentalità rispetto all'azione di responsabilità per danno erariale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione contabile” (v. Cass., sez. un., 9 settembre 2013, n. 20597).