argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’applicazione della direttiva 96 / 71 / Ce modificata al settore dei trasporti su strada a decorrere dall’adozione di un atto legislativo specifico non viola l’art. 58 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, 8 dicembre 2020, C. – n. 626 del 2018, Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo)Articoli Correlati: distacco transnazionale - diritto europeo - trasporti
Si legge nella motivazione: “l’art. 3, paragrafo 3”, della direttiva 96 / 71 / Ce modificata “si limita a prevedere che essa si applicherà al settore del trasporto su strada a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifica la direttiva 2006 / 22, la quale aveva come base giuridica l’art. 71, paragrafo 1, Ce, facente parte delle disposizioni del titolo del Trattato Ce relativo ai trasporti e corrispondente all’art. 91 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva impugnata non è diretto a disciplinare la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti e non può, dunque, essere contrario all’art. 58 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Peraltro, al problema è dedicato il primo fascicolo della Rivista del 2021, in uscita in primavera.