argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 12, paragrafo 1, lett. e), della direttiva 2011 / 98 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano con regolarità in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, ai sensi dell’art. 2, lett. c), della medesima direttiva, non sono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedano nel territorio di tale Stato membro, ma in uno Stato terzo, mentre sono presi in considerazione i familiari del cittadino dello stesso Stato membro residenti in un Paese terzo (principio di diritto ricavato dalla decisione).
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V. Corte di giustizia, sezione quinta, 25 novembre 2020, C. – n. 302 del 2019, Inps c. Sig WS, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.