argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, dell’art. 3 e dell’art. 10 del decreto legislativo n. 23 del 2015, in particolare per la previsione di regimi sanzionatori diversi in tema di licenziamenti collettivi, a seconda della data di stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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La questione di legittimità costituzionale è stata pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. L’ordinanza Corte di giustizia, sezione settima, 4 giugno 2020, C. – n. 32 del 2020, Sig. Tj c. Srl Balga, è stata pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. In questa sentenza, la questione di legittimità costituzionale è stata considerata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Inoltre, si aggiunge, “a fronte di una vasta gamma di soluzioni, la Corte rimettente non enuncia in termini nitidi l’intervento idoneo a sanare le numerose sperequazioni censurate, sulla base di precisi punti di riferimento già presenti nella trama normativa”.