argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Per concorsi banditi prima dell’entrata in vigore dell’art. 30 del decreto legislativo n. 172 del 2019, non opera la causa di esclusione dai pubblici concorsi in relazione alle alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati; quindi, compete alla commissione valutare se i tatuaggi, in quanto alterazioni volontarie e permanenti dell’aspetto fisico, siano lesive del decoro della funzione.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione quarta, 1 dicembre 2020, n. 7620. )Articoli Correlati: polizia penitenziaria - concorso pubblico - decoro della funzione
Nel caso di specie, ferma l’irrilevanza dell’art. 30 del decreto legislativo n. 172 del 2019, è stata accolta l’impugnazione del provvedimento di esclusione dal concorso.