argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ legittimo sul piano costituzionale l’art. 2 della legge della Regione Valle d’Aosta n. 1 del 2019, che differisce di un anno, ovvero al 2021, il triennio di operatività della disciplina relativa alle progressioni verticali prevista dall’art. 22, comma quindicesimo, del decreto legislativo n. 75 del 2017, poiché la legge regionale trova giustificazione in accertate situazioni di difficoltà nell’attuazione della disciplina statale, come accaduto nello specifico contesto della Regione.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 26 novembre 2020, n. 250. )Articoli Correlati: progressioni verticali - disciplina nazionale - legge regionale
La sentenza si dilunga sull’esistenza dei problemi organizzativi e appare molto benevola, perché consente un intervento manipolativo regionale, senza ricondurlo alla materia dell’ordinamento civile.