Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

28/12/2020 - Le modificazioni al decreto legge n. 125 del 2020 apportate dalla legge di conversione n. 159 del 2020.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 aveva prorogato lo stato di emergenza epidemica al giorno 31 gennaio 2021. Tale decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300 del giorno 3 dicembre 2020 (in vigore dal giorno successivo) e recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per la attuazione della direttiva della Unione europea 2020 / 739 del giorno 3 giugno 2020”.

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di avv. Valentina Zaccarelli

Le modificazioni in materia di lavoro apportate dalla legge di conversione del decreto legge n. 125 del 2020.

 

Le misure volte a contrastare la emergenza epidemica ancora in atto potranno essere adottate sino al giorno 31 gennaio 2021 (e non più sino al giorno 15 ottobre 2020) (art. 1, primo comma, del decreto legge n. 125 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2020).

Il medesimo termine (31 gennaio 2021) è stato previsto anche per l’accesso allo svolgimento della attività lavorativa in modalità agile sia da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni quattordici, senza altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione della attività lavorativa o non  lavoratore, previa compatibilità con le caratteristiche della prestazione lavorativa stessa, sia da parte dei lavoratori cc. dd. fragili, accesso disciplinato dall’art. 90 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (art. 1, terzo comma, del decreto legge n. 125 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2020).

Infine, la validità di tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, e gli atti abilitativi scaduti tra il giorno 1° agosto 2020 e il giorno 4 dicembre 2020 e non rinnovati, nonché i permessi di soggiorno in scadenza alla data del 31 dicembre 2020 è stata prorogata sino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Sono esclusi dalla predetta disciplina i documenti unici di regolarità contributiva (cc. dd. Durc) (art. 3 bis, primo comma, del decreto legge n. 125 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2020).