argomento: Novitá legislative - Note di Commento
“Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i (…) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione alla emergenza epidemiologica da Covid – 19”, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297 del giorno 30 novembre 2020 il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (c. d. decreto ristori quater).
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di avv. Valentina Zaccarelli
In primo luogo, il c. d. decreto ristori quater ha previsto la sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 in favore di:
- soggetti esercenti attività di impresa, di arte o di professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020, i quali hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
- soggetti esercenti attività di impresa, di arte o di professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i quali hanno intrapreso la attività in data successiva al giorno 30 novembre 2019;
- soggetti esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o ai compensi e alla diminuzione del fatturato;
- soggetti esercenti le attività dei servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o ai compensi e alla diminuzione del fatturato;
- soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto legge n. 149 del 2020 o esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del giorno 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il giorno 16 marzo 2021 ovvero in quattro rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il giorno 16 marzo 2021 (art. 2).
In secondo luogo, il c. d. decreto ristori quater ha esteso l’accesso al fondo perduto dell’art. 1 del decreto legge n. 137 del 2020 ai soggetti aventi partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, i quali abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai cc. dd. codici ateco riportati nell’allegato 1 dello stesso “decreto ristori quater” (art. 6).
In terzo luogo, il c. d. decreto ristori quater ha previsto la erogazione di una indennità pari a €. 1.000,00 in favore di:
- soggetti già beneficiari della indennità dell’art. 15, primo comma, del decreto legge n. 137 del 2020;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i quali hanno cessato, in maniera involontaria, il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020, hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione alla data del 30 novembre 2020;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, i quali hanno cessato, in maniera involontaria, il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020, hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non sono titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione alla data del 30 novembre 2020;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i quali hanno cessato, in maniera involontaria, il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione;
- lavoratori intermittenti, i quali hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 in conseguenza della emergenza epidemica, non titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione;
- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla c. d. gestione separata dell’Inps con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione, i quali sono stati titolari di contratti autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 e non hanno un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito annuo per l’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a €. 5.000, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps alla data del 30 novembre 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020, titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, nell’anno 2018, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 30 novembre 2020;
- lavoratori iscritti al c. d. fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a €. 50.000,00, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente), senza corresponsione della indennità di disponibilità dell’art. 16 decreto legislativo n. 81 del 2015;
- lavoratori iscritti al c. d. fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a €. 35.000,00 (art. 9).
In terzo luogo, il c. d. decreto ristori quater ha previsto la erogazione di una indennità pari a €. 800,00 da parte della Spa Sport e salute per il mese di dicembre 2020 in favore di:
- lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza della emergenza epidemica, hanno cessato, ridotto o sospeso la attività;
- soggetti già beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 96 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, dall’art. 98 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dall’art. 12 del decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 o dall’art. 17 del decreto legge n. 137 del 2020, i quali mantengano i relativi i requisiti (art. 11).
Inoltre, il c. d. decreto ristori quater ha istituito un fondo unico per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 10).
Infine, il c. d. decreto ristori quater ha riconosciuto i trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori in forza al giorno 9 novembre 2020 e assunti dopo il giorno 13 luglio 2020 (art. 13).
Il c. d. decreto ristori quater ha, tra l’altro, disposto alcune correzioni alla precedente legislazione emergenziale. Con particolare riferimento alle norme emergenziali in materia di integrazione salariale, il c. d. decreto ristori quater ha ricompreso grande parte dei lavoratori prima esclusi. Tuttavia, il riferimento alla data del 9 novembre 2020 comporta la esclusione di molti altri, quali coloro che hanno lavorato dal giorno 14 luglio 2020 al giorno 8 novembre 2020.