argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non vi è comportamento discriminatorio qualora l’impresa ignori il fattore suscettibile di portare a una possibile discriminazione (la disabilità per patologia psichiatrica) e qualora il lavoratore alleghi che tale condizione sia il risultato di una dequalificazione perpetrata nei suoi confronti.
» visualizza: il documento (Trib. Pavia 31 ottobre 2020, ord.. )Articoli Correlati: discriminazione - malattia professionale - dequalificazione
Il ragionamento è assai incisivo e innovativo. Si legge in motivazione: “in ragione del (…) nesso eziologico che ricorre tra ‘fattore discriminante’ (causa) e ‘trattamento discriminatorio’ (effetto) si deve ritenere che la serie logico – causale tratteggiata dalla legge proceda dal primo elemento verso il secondo. Nel caso di specie, invece, il ricorrente prospetta un percorso invertito, per cui sarebbe il trattamento discriminatorio (causa) a cagionare l’handicap (effetto)”.