argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 1, paragrafo 1, primo comma, lett. a), della direttiva 98 / 59 / Ce del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso per cui, al fine di valutare se un licenziamento individuale faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di trenta o di novanta giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto e durante i quali si sia verificato un maggiore numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 11 novembre 2020, C. – n. 300 del 2019, Signora UQ c. Marclean technologies Slu e altri. )Articoli Correlati: licenziamento individuale - licenziamento collettivo - limite temporale - licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il principio di diritto è incomprensibile o, almeno, il direttore di questa Rivista non lo capisce e confida di non essere l’unico. L’interpretazione della direttiva (scritta male) non è difficile; a volere considerare l’art. 24 della legge n. 223 del 1991 e, quindi, la sua traduzione in Italia, si può dire che è vietato intimare cinque licenziamenti entro centoventi giorni. Quindi, da ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo scatta un termine di centoventi giorni in cui ne possono essere intimati altri quattro, per la stessa ragione. L’intimazione del quinto li rende tutti illegittimi.