argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello da loro instaurato con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza per cui opera il principio generale dell'art. 63, comma primo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale. Ciò attiene anche alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale al personale universitario.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 24 novembre 2020, n. 26673. )Articoli Correlati: professori universitari - ricercatori universitari - aziende sanitarie locali
Il principio è noto (v. Cass., sez. un., 7 maggio 2020, n. 8633, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento).