argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il termine di prescrizione in tema di azione per indebito oggettivo decorre dal pagamento e non dalla data della sentenza che abbia accertato la nullità del titolo in forza del quale era stato effettuato il pagamento.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo a una azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta a ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo e il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso” (v. Cass. 15 luglio 2011, n. 15669).