argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il diritto al congedo per disabilità grave, ai sensi dell'art. 42, comma quinto, del decreto legislativo n. 151 del 2001, applicabile alla fattispecie, secondo una interpretazione orientata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 cost., deve essere inteso nel senso per cui il previsto limite biennale (non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori) si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, così che non se ne lasci alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare.
» visualizza: il documento (Cass. 23 novembre 2020, n. 26605. )Articoli Correlati: congedo parentale - assistenza figlio disabile - limite
Il principio era noto (v. Cass. 5 maggio 2017, n. 11031).