argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non rileva ai fini dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 l’atto di impugnazione del licenziamento inviato per posta elettronica certificata e privo della sottoscrizione digitale o elettronica.
» visualizza: il documento (Trib. Palermo 28 ottobre 2020, ord.. )Articoli Correlati: impugnazione del licenziamento - posta elettronica certificata - firma digitale
La soluzione è rigorosa, ma coerente con il tenore testuale della disciplina sulla sottoscrizione digitale o elettronica. Il dibattito è destinato a protrarsi.