argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 1, comma duecentosessantunesimo, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati “per la durata di cinque anni”, anziché “per la durata di tre anni”.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 9 novembre 2020, n. 234. )Articoli Correlati: prelievo di solidarietà - trattamento pensionistico - progetto di riforma organica
Si legge in motivazione: è “ostativa a un valutazione di legittimità costituzionale la dimensione temporale del prelievo, così ampia da tradire una logica di stabilità del contributo, pure al di fuori di un progetto di riforma organica, idoneo a giustificare misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata”.