argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 38 cod. civ., gli amministratori di una associazione non riconosciuta non rispondono di per sé delle obbligazioni assunte dall’associazione, poiché la responsabilità è solo di chi abbia agìto di persona in nome e per conto dell’associazione.
» visualizza: il documento (Cass. 16 novembre 2020, n. 25976, ord.. )Articoli Correlati: associazione non riconosciuta - responsabilità solidale - responsabilità degli amministratori - responsabilità personale
Il principio è noto; infatti, si è detto, “la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, la quale si aggiunge, per i terzi creditori, alla possibilità di agire sul fondo comune, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi. Chi invochi in giudizio tale responsabilità, è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, poiché non è sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” v. Cass. 4 aprile 2017, n. 8752).